VOLONTARI
CON RIMBORSI SPESE FORFAIT
CONVERTITO IN LEGGE IL D.LGS. RELATIVO
Il 29 luglio 2024 è stato convertito in Legge il Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024 nel quale il legislatore introduceva un nuovo regime per la trattazione dei rimborsi spesi ai volontari portandolo a regime forfettario. Prima di analizzare i punti fondamentali della Legge nelle righe a seguire, vi consigliamo di leggere il testo che troverete in calce al presente articolo alla voce "clicca qui per leggere il testo della Legge" . I volontari per la quale sarà possibile utilizzare il rimborso forfettario devono soddisfare i seguenti requisiti:
1. devono essere volontari tesserati per la federazione di riferimento (LND- FIGC nel nostro caso)
2. devono svolgere attività di volontariato strettamente correlata all'attività sportiva riconosciuta dalla Federazione
Questo significa che non sarà possibile utilizzare il metodo di rimborso forfettario per donne delle pulizie, giardinieri etc etc... in quanto non legati all'attività sportiva.
Dalla Legge di conversione, tutte le Federazioni e gli Enti di promozione dovranno emanare un elenco delle attività di volontariato per le quali sarà possibile utilizzare il rimborso spese forfettario e le voci di spesa ammesse in tale rimborso.
Cosa dovrà fare l'Associazione Sportiva ? Per la prima volta rispetto alla scorsa stagione, anche i volontari che ricevono questi rimborsi dovranno essere inseriti nel RASD in apposita sezione (non ancora presente attualmente nel RASD) entro il mese successivo alla fine del trimestre dove hanno iniziato l'attività. Facciamo un esempio: l'A.C. Calcio Milano ha tesserato il calciatore Mario come volontario nel mese di luglio, conseguentemente si dovrà prevedere entro ottobre al suo inserimento nel RASD in apposita sezione e dovrà essere inserito il nominativo e l'importo corrisposto ( appena sarà disponibile la sezione sarà nostra cura darvi informazioni più dettagliate). Attenzione: il Rasd ne darà immediata comunicazione a tutto il mondo della pubblica amministrazione e, soprattutto, all'ispettorato del lavoro per quanto di competenza. Altri due punti fondamentali che caratterizzano i volontari a forfait sono:
1. l'importo corrisposto non è un reddito ma un mero rimborso spese (quindi non vanno fatte le CU e non verrà inserito, ad esempio, nella certificazione ISEE)
2. concorrono al superamento della soglia dei 5.000,00 e dei 15.000,00
Questa significa che si dovranno tenere in considerazione per il calcolo del superamento delle soglie.
Vediamo in pratica cosa si dovrà fare per gestire questo nuovo trattamento fiscale:
Il tesseramento tornerà ad essere un tesseramento da volontario. Quando sarà disponibile la sezione del Rasd dovrò inserire i dati richiesti. Considerando che il concetto di forfait è privo di richiesta di rendicontazione, noi consigliamo comunque di farsi autocertificare l'ammontare delle spese sostenute mensilmente in forma totalitaria e non analitica nonché di utilizzare metodi di pagamento tracciabili.
Alla luce di quanto variato, si evidenziano alcune criticità della norma: primariamente che tutte le associazioni sportive dovranno utilizzare il RASD mentre nella scorsa stagione sportiva non avveniva ma soprattutto che, concorrendo alla formazione della soglia dei 5.000,00, per tutte le figure che gravitano in associazione si dovrà raccogliere l'autocertificazione dei compensi o dei rimborsi spese ricevuti per verificare quando il soggetto supererà la soglia dei 5.000,00 ad anno fiscale. In sostanza, se il nostro mondo non avesse sottoscritto gli accordi collettivi, verrebbe da sottolineare come tra un co.co.co sportivo e un volontario sportivo a livello di gestione, poco è variato. Sicuramente per quelle Associazioni che riporteranno i calciatori e gli allenatori al volontariato gioverà non essere più assoggettate alle regole degli accordi sindacali di categoria (pagamento malattia etc etc).
A supporto del vostro lavoro, in home page alla sessione "doc fac simile", troverete una bozza della DICHIARAZIONE DI VOLONTARIATO e la relativa AUTOCERTIFICAZIONE delle spese sostenute che ricordiamo potrà essere utilizzata per tutti i tesserati per i quali il sistema di tesseramento non fornisce direttamente la dichiarazione (no calciatori e no allenatori con patentino)
PRONTA LA BOZZA CO.CO.CO. SPORTIVO STAGIONE 2024/2025
Apre il caldo periodo dei tesseramenti e con questo anche la scelta di poter configurare i propri tesserati come volontari o collaboratori sportivi. In attesa che il Decreto Legge che contiene il ritorno a 400,00 euro mensili a forfait per la figura dei volontari sportivi venga definitivamente convertito entro il 30 luglio p.v. , abbiamo preparato la bozza dei contratti di collaborazione sportiva per la stagione 2024/2025 per aiutare le associazioni/società sportive a districarsi in questo complicato impianto normativo. Questa bozza contrattuale potrà essere utilizzata per tutte le figure ricomprese nel DPCM consultabile al seguente link https://www.sport.governo.it/media/occfkmdp/elenco-complessivo-mansioni-1-e-2-decreto.pdf
(dirigenti accompagnatori, dirigenti allenatori, dirigenti addetti all'arbitro etc. etc. etc. )
Potrete scaricare la relativa bozza nella sezione "doc fac simile" presente in home page.
CANDIDATURA PER IL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA - LND FIGC
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Massimiliano Camero
Francesca Bonfogo
Marco Di Stasio
RIFORMA DELLO SPORT
PUBBLICATE FAQ DEL DIPARTIMENTO SPORT
Il 19 marzo 2024 sono state pubblicate dal Dipartimento per lo Sport una serie di risposte a quesiti che le Associazioni/ Società sportive hanno posto. Nella nota finale, lo stesso Dipartimento chiarisce che sarà prossimamente disponibile in apposita sezione del Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (RASD) il Libro Unico del Lavoro (LUL). Pubblichiamo il documento ufficiale.
IMPLEMENTAZIONE FUNZIONE RASD:
SEZIONE UNIEMENS DISPONIBILE DAL 20.01.24
E' stato implementato il Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD) con la funzione UNIEMENS non del tutto ancora operativa.
Chi dovrà INVIARE le denunce Uniemens obbligatorie ? Tutti i datori di lavoro (asd/ssd) di lavoratori sportivi titolari di un co.co.co che hanno già superato tra luglio 2023 e dicembre 2023 la soglia di esenzione contributiva di 5.000,00 versando, pertanto, già i relativi contributi tramite F24 generato attraverso la sessione "compensi" e "F24" .
Il flusso UNIEMENS, attualmente, è un adempimento che NON VA espletato per i datori di lavoro (asd/ssd) di lavoratori sportivi che non hanno superato o non supereranno la soglia di franchigia dei 5.000,00 euro annui (base di calcolo anno solare )
A cosa serve Uniemens? A fornire tutti quei dati relativi alla parte contributiva eccedente la soglia di 5.000,00 euro nonché ricondurre il contributo versato tramite f24 al lavoratore
Attualmente è possibile impostare la procedura di creazione UNIEMENS che vi alleghiamo in slide per favorire la comprensione della stessa visivamente.
Come devo procedere?
Compilare il Rasd (Registro attività sportive dilettantistiche ) avendo cura di seguire tutti i passaggi necessari come riportato nelle slide allegate in calce :
- inserire tutti i compensi dei lavoratori sportivi co.co.co il cui compenso eccede la soglia di 5.000,00 alla voce compensi (non vige obbligo di registrazione per i compensi sotto soglia di 5.000,00 annui per i quali non si è provveduto a versare la parte contributiva lo strumento "compensi" è finalizzato alla creazione dell'F24 di pagamento contributi ed alla generazione del relativo UNIEMENS)
- inserire "sede lavoro" e "delegato" come indicato nelle slide
- generare Uniemens
- verificare Uniemens con programma Inps
2.Scaricare il software di Inps che occorrerà per verificare la corretta elaborazione di Uniemens al seguente link:
3. Compilare, se non ancora fatto, la sessione "COMPENSI" del RASD inserendo i pagamenti dei compensi dei calciatori che hanno superato la soglia dei 5.000,00 dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2024.
Se non ancora espletato: creare il relativo F24 di pagamento e adempiere al pagamento dei contributi considerando, purtroppo, che i versamenti dei contributi relativi alle prestazioni di dicembre 2023 erano da versare entro il 16 gennaio 2024 non essendo più in periodo di proroga. Abituatevi quindi a versare i contributi, quando dovuti (superata soglia 5.000,00), entro il 16 del mese successivo alla prestazione resa dal lavoratore sportivo ed a produrre il relativo Uniemens.
Non dimenticate la possibilità di prenotare una sessione in call dedicata proprio a questo alla voce "prenota sessione di supporto" già fruibile in home page.
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